La storia si ripete? La seconda
commissione scientifica ha dichiarato che non ci sono presupposti per la
sperimentazione del metodo stamina.
Però sembra strano che per la commissione i
numerosi documenti medici che attestano i miglioramenti, cioè le EVIDENZE
CLINICHE non sono i presupposti. Ma la
commissione non doveva visionare i documenti prima di decidere? Non doveva convocare
la Stamina foundation per chiarire i punti non chiari? Non doveva organizzare
contraddittoria sui presunti effetti collaterali e pericolosità del
metodo? Certo, ancora non sono resi
pubblici i motivi della bocciatura e
sono curiosa di sapere cosa sarà inventato questa volta…. chissa forse ci aspetta qualche motivazione
nuova e interessante? ….
Mi pare insolito anche il
loro modo di lavorare. La
prima riunione (conoscitiva!) era il 10 giungo via Skype. Dopo si traduceva i
documenti, dopo erano le vacanze, … Quindi su per giu' la
commissione ha lavorato un mese?..... La
seconda riunione via skype era per prendere una decisione?... oppure hanno mandato la mail e arrivederci? Boh…. di sicuro, la trasparenza, voluta da Mauro Ferrari, mancato presidente della commissione, è andata a farsi
benedire. Ma i membri stranieri sono stati
informati su tutto? Loro sanno di certificati medici, di malati, di
miglioramenti? Oppure sanno solo quello che ha mandato loro Cattaneo? ….Boh….
Ma la seconda commissione
scientifica ha letto almeno la decisione del Tar di Lazio? A quanto pare no,
anche se sembra strano.
Ricordiamo che i compiti della
prima e della seconda commissione non era la valutazione del metodo. I compiti
erano questi:
Però chissa perché la commissione ha deciso ignorare i propri compiti e assumere il diritto di bocciare la sperimentazione.
Però chissa perché la commissione ha deciso ignorare i propri compiti e assumere il diritto di bocciare la sperimentazione.
Presidente
Dott. Fabrizio OLEARI - Presidente dell'ISS; Componenti Prof. Luca PANI -
Direttore Generale AIFA; Dott. Alessandro NANNI COSTA - Direttore Generale CNT ; Componenti esperti Prof.ssa Maria Grazia RONCAROLO -
Direttore Scientifico dell'IRCCS
Ospedale S. Raffaele, docente di Pediatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano - Esperto
clinico; Prof.Vincenzo
SILANI
- Docente Universitario - Università
degli
Studi di Milano
- IRCCS Istituto Auxologico Italiano
Esperto clinico; Prof. Bruno
DALLAPICCOLA - Direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di
Roma - Esperto clinico; Prof. Generoso
ANDRIA
- Direttore del
Dipartimento di Pediatria Università di Napoli Federico II - Esperto clinico; Prof. Stefano DI DONATO - Responsabile Ricerca Preclinica e Rapporti Internazionali IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" Milano - Esperto clinico; Prof. Antonio
FEDERICO - Professore ordinario di Neurologia, Universita degli studi di
Siena - Esperto clinico; Prof. Maurizio SCARPA - Pediatra neurometabolista, Dipartimento di Pediatria Salus Pueri, niversità degli
Studi di Padova
- Esperto clinico; Prof.Ruggiero DE MARIA
-
Direttore
Scientifico
dell'Istituto Regina Elena di Roma - Esperto di cellule staminali; Prof. Luigi PAGLIARO - Professore di medicina interna, Università degli
Studi di Palermo - Esperto di metodologia clinica; Prof. Amedeo
SANTOSSUORO - Presidente del Centro di Ricerca Interdipartimentale European Centre for Law, Science and New Technologies (ECLT) dell'Universita di Pavia - Giurista Rappresentanti pazienti designati dell'EURORDIS - federazione di associazioni di malati
e di individui
non governativa e guidata dai pazienti attiva nel campo delle malattie rare, che si impegna per migliorare la qualità della vita di tutti i malati
rari in Europa Segreteria scientifica Dott.ssa Patrizia POPOLI -
Direttore Reparto
Farmacologia del sistema Nervoso Centrale, Dipartimento del Farmaco, ISS; Dott.ssa
Maria Cristina GALLI - Dipartimento di Biologia Cellulare
e Neuroscienze, ISS
Stamina e bocciatura del protocollo da parte del Comitato Scientifico
Molti di voi mi hanno chiesto la mia posizione ... la pubblico qui per
tutti.
Non conosco la composizione del Comitato Scientifico, ma immagino che il Ministero abbia selezionato esperti "super partes" che non possano dare adito a polemiche relative all'imparzialità' del giudizio emesso. Sarebbe infatti curioso se la commissione esaminatrice contenesse esperti che si fossero già "schierati" in precedenza contro il protocollo e il metodo, prima ancora della valutazione del materiale ottenuto. Sicuramente saranno esperti di grande valore, imparziali e che avranno visionato non solo il protocollo per ottenere le cellule, ma anche le cartelle cliniche e tutta la documentazione disponibile sui risultati clinici. Immagino che abbiano anche partecipato al convegno organizzato da ASAMSI, Associazione di malati SMA che si e' tenuto settimana scorsa a Venezia. So che tra i relatori presenti c’erano anche uno dei maggiori esperti di SMA, il Prof. John Bach ed il Prof. Villanova , che pubblicherà un lavoro un bimbo da lui visitato prima della trattamento ed ora cadenza regolare, non appena avra' terminato il ciclo terapeutico. Per quanto ne sappia, sia il Prof. Villanova che il Prof. Bach hanno in programma una raccolta di dati su una ventina di pazienti trattati che potranno essere pubblicati entro pochi mesi per determinare l'effetto del trattamento proposto. Resto quindi a favore della verifica scientifica, obiettiva e imparziale del protocollo e dei risultati che si otterranno nei trails clinici precedentemente approvati.
In ogni caso, come ho gia' detto ripetutamente, non sono ne a favore ne contro il protocollo, ma auspicavo una valutazione obiettiva del trattamento e risultati clinici, perché sui meccanismi si può andare avanti a discutere in eterno. A me non interessa se le cellule staminali mesenchimali (MSC) di Vannoni generino neuroni o meno, non l'ho mai sostenuto, ma se uno dichiara di avere risultati promettenti, sono a favore della verifica obiettiva perché e' ugualmente importante confermare un nuovo trattamento promettente come smascherare una cura inesistente.
Nel frattempo esiste un numero crescente di trials clinici che utilizzeranno MSC nelle malattie neurodegenerative, dagli USA all'Europa e Asia. Aspetteremo pazientemente le conferme scientifiche dei risultati ottenuti, ovviamente dai paesi in cui questi studi clinici verranno effettuati, mentre gli altri continueranno a discutere.
Dalla RELAZIONE DELLA PERIZIA BIOLOGICA
Errore procedurale è stato quello di richiedere una modifica del protocollo Stamina sviluppato in base agli standard GLP (Good Laboratory Pratice), per adattarlo agli standard qualitativi di un laboratorio per la preparazione di farmaci (Good Manufacturing
Practices, GMP). E' scientificamente errato chiedere una conferma a risultati clinici ottenuti,prevedendo una modifica del protocollo di coltura.
Tutte le
attività di laboratorio sono certificate ISO 9001:2008 e JCI
a - sul Documento di Consegna delle cellule sono riportate tipologia, quantità, numero delle cellule, data, ovviamente nome e cognome del ricevente e del donatore e firme di chi consegna e di chi riceve I'infusione;
Riguardo ai rischi per quanto concerne l'uso di
cellule allogeniche la scarsa immunogenicità dimostrata in queste cellule, permette di utilizzare in maniera interscambiabile, nella pratica clinica, cellule staminali mesenchimali autologhe od allogeniche, senza rischi di fenomeni di rigetto per il ricevente.
La commissione avrebbe dovuto:
Non conosco la composizione del Comitato Scientifico, ma immagino che il Ministero abbia selezionato esperti "super partes" che non possano dare adito a polemiche relative all'imparzialità' del giudizio emesso. Sarebbe infatti curioso se la commissione esaminatrice contenesse esperti che si fossero già "schierati" in precedenza contro il protocollo e il metodo, prima ancora della valutazione del materiale ottenuto. Sicuramente saranno esperti di grande valore, imparziali e che avranno visionato non solo il protocollo per ottenere le cellule, ma anche le cartelle cliniche e tutta la documentazione disponibile sui risultati clinici. Immagino che abbiano anche partecipato al convegno organizzato da ASAMSI, Associazione di malati SMA che si e' tenuto settimana scorsa a Venezia. So che tra i relatori presenti c’erano anche uno dei maggiori esperti di SMA, il Prof. John Bach ed il Prof. Villanova , che pubblicherà un lavoro un bimbo da lui visitato prima della trattamento ed ora cadenza regolare, non appena avra' terminato il ciclo terapeutico. Per quanto ne sappia, sia il Prof. Villanova che il Prof. Bach hanno in programma una raccolta di dati su una ventina di pazienti trattati che potranno essere pubblicati entro pochi mesi per determinare l'effetto del trattamento proposto. Resto quindi a favore della verifica scientifica, obiettiva e imparziale del protocollo e dei risultati che si otterranno nei trails clinici precedentemente approvati.
In ogni caso, come ho gia' detto ripetutamente, non sono ne a favore ne contro il protocollo, ma auspicavo una valutazione obiettiva del trattamento e risultati clinici, perché sui meccanismi si può andare avanti a discutere in eterno. A me non interessa se le cellule staminali mesenchimali (MSC) di Vannoni generino neuroni o meno, non l'ho mai sostenuto, ma se uno dichiara di avere risultati promettenti, sono a favore della verifica obiettiva perché e' ugualmente importante confermare un nuovo trattamento promettente come smascherare una cura inesistente.
Nel frattempo esiste un numero crescente di trials clinici che utilizzeranno MSC nelle malattie neurodegenerative, dagli USA all'Europa e Asia. Aspetteremo pazientemente le conferme scientifiche dei risultati ottenuti, ovviamente dai paesi in cui questi studi clinici verranno effettuati, mentre gli altri continueranno a discutere.
Dalla RELAZIONE DELLA PERIZIA BIOLOGICA
Sia il decreto legge n.24/2013 (e la legge di conversione n.57/2013) sia il OM del 18 Giugno2013, non sembrano aver previsto il blocco della sperimentazione in caso di parere negativo del Comitato scientifico. Tuttavia, in data 10 ottobre 2013 viene preso atto della impossibilità di
proseguire la sperimentazione del Metodo Stamina sulla base del parere negativo espresso
dal Comitato, parere fondato sia
sulla mancanza di originalità del metodo, sia sulla assenza di requisiti scientifici e di
sicurezza.
Analisi delle motivazioni espresse dal Comitato
di Esperti
A- una inadeguata descrizione del metodo", mancando una descrizione del differenziamento in senso neurale delle cellule;
B - La "insufficiente definizione del prodotto", sia perchè le cellule da iniettare non sono
definite in maniera corretta; sia perche non viene
presentato alcun saggio funzionale che ne dimostri le
proprietà biologiche; in difetto di questa adeguata
caratterizzazione e dei pochi controlli di qualità,
vi è un problema sia di efficacia trattamento, per la difficoltà di riprodurre il metodo, sia di sicurezza;
Per quanto attiene questi punti si conferma che il metodo Stamina viene tenuto riservatodalla Stamina Foundation. In data 1 Agosto 2013 la Stamina Foundation consegna all'ISS unprotocollo modificato in base a quanto richiesto dalla legge n.57 del 25 Maggio 2013.
Anche perche trasferire il metodo in un laboratorio GMP non è semplicemente cambiare il luogo fisico in cui eseguire ilprotocollo, ma vuol dire cambiare mezzi di coltura, reagenti,tempi di reazione.
Inoltre, non è auspicabile neanche il cambio dello staff di biologi addetto allo svolgimento della attività. In fase di verifica non
si modificano i protocolli sperimentali, ne si modifica il personale che ha sviluppato e perfezionato il protocollo.
Solo in una fase successiva alla conferma sperimentale del dato in analisi, si può procedere con modifiche fatte a garantire standardizzazione, applicabilità e ripetibilità del protocollo in altri
centri.
Inoltre, la consegna e la conoscenza della metodica non era rilevante nella fase di avvio della sperimentazione clinica, almeno non quanto procedere alla caratterizzazione delle colture cellulari ottenute mediante metodo Stamina sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo.
Infatti, una mera lettura di un protocollo a cui non segue una riproduzione in laboratorio e una successiva verifica in vivo non consente una dichiarazione di inefficacia
o di pericolosità. Un modello biologico teorizzato non è verificato.
L'affermazione di pericolosità delle cellule è inoltre, smentita dalla competenza e dalla esperienza della Direzione del Centro Trapianti degli Spedali Civili di Brescia.
II
laboratorio realizza da anni procedure di manipolazione delle cellule staminali per la realizzazione clinica del trapianto del midollo osseo in bambini affetti da oncoematopatie e immunodeficienze primitive.
Il Laboratorio interessato alla produzione delle cellule secondo il metodo Stamina, effettuaanche i controlli suIle cellule del preparato (test di vitalità, caratterizzazione citojluorimetrica,
test di sterilita,
attivita telomerasica), controlli che non sono eseguitidal personale di Stamina, ma dal
personale del Laboratorio.
Gli stessi Spedali Civili di Brescia in una nota ufficiale, hanno dichiarato che: " Gli Spedali Civili
di Brescia si fanno carico delle attività cliniche nel rispetto delle regole ad esse relative. In
particolare:
b - il laboratorio dove operano i biologi di Stamina effettua controlli sulle cellule del preparato. I dati relativi al trattamento
Stamina sono comunicati alle Autorità Sanitarie competenti cosi come
previsto dall'art. 2 comma 4 del D.L. 25/03/2013 n.24 modificato dalla legge di
conversione 23/05/2013 n. 57. "
Inoltre, ricordiamo che proprio il Ministero della Salute, con comunicato stampa del 23 Agosto 2012, ha dichiarato ufficialmente che: "le cellule staminali prodotte con il metodo Stamina sono
caratterizzate da vitalità cellulare adatta a qualsiasi uso terapeutico" (indagini eseguite presso
ISS su campioni prelevati e trasportati in conformità agli standard
internazionali previsti per il trasporto di cellule staminali criopreservate ad uso terapeutico - Standard Jacie FACT, Ed.5 Marzo
2012).
Quindi, non è errato
affermare che gli esperti del Comitato hanno espresso un parere pregiudizievole
senza dati concreti, emettendo un giudizio in astratto sulla efficacia.
Questo soprattutto alla luce del fatto che, nessuno di loro è un biologo impegnato
in colture cellulari. Un unico esperto di staminali compare all'interno
della commissione prevalentemente
costituita da clinici e un medico clinico non è in grado di esprimere pareri su una coltura cellulare, semmai avrebbe potuto esprimere pareri sui dati clinici. Ma la
Commissione ha rifiutato di
visionare pazienti e cartelle cliniche.
Se la Commissione avesse visionato Ie cartelle cliniche dei pazienti e i pazienti stessi giatrattati, i dati disponibili e l'anamnesi avrebbero potuto assumere ad implicitum l'efficaciae la sicurezza del trattamento.
Valutazione dei dati clinici e anamnesi da parte di una Commissione imparziale, avrebbe consentito di accertare l' efficacia o l’ inefficacia del metodo con almeno tre opzioni verificabili:
1 . il trattamento produce risultati significativi non ottenibili con trattamentialternativi ;
2. il trattamento produce miglioramenti marginali ottenibili con trattamentialternativi;
3. il trattamento non sortisce alcun effetto positivo
Solo qualora si fossero verificate le situazioni descritte al punto 2 o al punto 3, la Commissione si sarebbe dovuta esprimere a sfavore della sperimentazione clinica,
Per quanto riguarda la mancata descrizione del differenziamento in senso neurale delle cellule
staminali mesenchimali, non è noto ciò che è stato consegnato in data 1 Agosto 2013, tuttavia appare doveroso precisare che, numerosi studi hanno dimostrato che le cellule
staminali mesenchimali possono trans-differenziare in cellule di origine non-mesodermica.
Data la loro derivazione dal mesoderma intra-embrionario, Ie cellule staminali mesenchimalisono in grado di differenziare in numerosi altri tessuti oltre a quelli delle linee osteogenica, adipogenica, condrogenica e muscolare,
come cellule di origine endodermica (epatociti,pneumociti) ed ectodermica (cellule nervose, cellule gliali). Le cellule staminali mesenchimali midollari
infatti, esprimono già basalmente marcatori neuronali a bassa intensità ed è descritta in letteratura la
capacità delle mesenchimali midollari di differenziare
in senso neurale sotto l'effetto di stimoli appropriati.
Tale pluripotenzialità è tuttavia progressivamente persa a seguito
del processo di senescenza,che si documenta generalmente dopo almeno 40 raddoppiamenti di popolazione. Che Stamina
Foundation abbia trovato il modo
di bloccare il processo di senescenza non è una possibilità da escludere attraverso la sola lettura del protocollo.
La mancata valutazione di dati clinici e pazienti, ha
rappresentato un atto scientificamente deplorevole da parte della Commissione.
Compito della Commissione era stabilire i criteri di esecuzione di una sperimentazioneclinica, allo scopo di verificare se il metodo fosse in grado di produrre effetti positivi nei pazienti affetti da patologie neuro-degenerative e non verificare se, dal protocollo consegnato, si deducesse che Ie cellule
staminali mesenchimali fossero in grado di produrre neuroni.
L'analisi dei meccanismi che avessero indotto gli effetti positivi nei pazienti sarebbe stata una
conseguenza diretta della sperimentazione clinica dalla quale, inoltre, sarebbero stati raccolti dati preziosi per la formulazione delle ipotesi prodromiche rispetto a cui far convergere isuccessivi lavori di laboratorio.
La decisione
del Comitato scientifico è in netto contrasto, inoltre, con quanto piu’ volte da scienziati del calibro del Prof. Bach (massimo esperto mondiale di SMA1), del Prof. Ricordi e del dott. Villanova (massimo esperto di SMA in ltalia), che si sono piu’ volteespressi a favore di una
verifica sperimentale che accerti le potenzialità del Metodo Stamina allo scopo di ottenere una validazione scientifica del trattamento mettendo fine a tutte le diatribe e le discussioni attualmente in corso.
c -I "potenziali rischi" per i pazienti, in specie per quanto concerne l'utilizzazione di
cellule allogeniche, per la mancanza di un piano di identificazione, screening e testing dei
donatori, con conseguente
esclusione della verifica del rischio di malattie e agenti
trasmissibili;
Stupisce molto l'affermazione che l'uso
di cellule da donatore rappresenti un rischio di contaminazione virale o batterica.
Il laboratorio nell'ambito del quale vengono prodotte le cellule da infondere
è certificato ISO 9001, lCI, e, per la specifica attività trapiantologica è in possesso di positiva valutazione e certificazione JACIE, seguendo perciò parametri e disposizioni internazionali per la gestione dei donatori.
In
particolare e quanto ai trapianti di midollo, tutti
i donatori sono sottoposti a indagini di valutazione per infettività come previsto dalle linee guida del IBMDR (International
Bone Marrow Donor Registry): HIV, HBV, HCV, NAT. La somministrazione delle cellule staminali
mesenchimali presenta da questo punto di vista gli stessi rischiinfettivologici presentati da un qualunque
altro tipo di trapianto di organo o tessuto.
Per una piu’ ampia discussione si rimanda alla relazione che ha per oggetto: "Attivitaimmunogenica delle cellule staminali mesenchimali".
D –
Altri rischi di fenomeni di sensibilizzazione anche gravi (ad es. encefalomielite) sono dovuti anche al fatto che il
protocollo prevede somministrazioni ripetute; no essendo prevista la
filtrazione delle sospensioni ottenute dal materiale di partenza (carota ossea), vi è anche il rischio di iniezione di materiale
osseo a livello del sistema nervoso.
L' encefalomielite viene definita come una qualsiasi affezione che provoca infiammazione del cervello e del midollo spinale accompagnata da segni evidenti di flogosi e da demielinizzazione. L'affezione è spesso di origine virale, ma può essere
dovuta anche ad allergia o ipersensibilitа. Come per le altre
malattie demielinizzanti, la patogenesi e riconducibile a un meccanismo autoimmune anti-mielina indotto da fattori virali, immunizzanti 0 da fattori sconosciuti.
La casistica disponibile in
bibliografia è molto scarna e l'incidenza varia con la patogenesi. Prevalentemente rappresenta una complicanza neurologica di malattie infettive virali, soprattutto esantematiche, come il morbillo (frequenza 1 caso su 1000) e la varicella (1 caso su 4000/10.000). Piu’ raramente può seguire
un'infezione da virus della rosolia, della parotite, dell amononucleosi, da virus influenzali e parainfluenzali. In alcuni pazienti si riscontra invece inanamnesi un'infezione aspecifica delle alte vie respiratorie.
Le cellule staminali mesenchimali sono cellule dotate di un potente effetto antinfiammatorio
Queste cellule se inoculate
nel liquido cerebrospinale hanno dimostrato di avere la capacità di migrare nelle aree danneggiate del sistema nervoso centrale e di infiltrarsi in profondità nel parenchima midollare attraverso gli spazi perivascolari. Raggiunta la sede di
lesione, queste cellule svolgono un’azione immunosoppressiva e antinfiammatoria rilasciando citochine. Inoltre, sostengono la neuro e mielogenesi locale attraverso effetti neurotrofici stimolando le cellule staminali neurali già presenti nel tessuto
nervoso. Alla luce di queste proprietà immunosoppressive
e alla loro capacità di sostenere la mielogenesi, appare improbabile che Ie ripetute infusioni intratecali previstedal Metodo Stamina
possano produrre processi infiammatori o di demielinizzazione diqualunque tipo su cervello e midollo spinale.
Impossibile è anche l'iniezione di materiale osseo a livello del sistema nervoso centrale.
Pur non essendo nota la Metodica Stamina i dati presenti
in bibliografia dimostrano che le
cellule staminali mesenchimali possono essere facilmente isolate dal materiale
di partenza (carota ossea), grazie alla loro
capacità di aderire alIa plastica.
Le cellule possono essere seminate in piastre o fiasche di cattura a diverse concentrazioni, con terreni di coltura addizionati di siero animale 0 umano ed antibiotici, e coltivate inappropriate condizioni. Dopo alcune ore, le cellule staminali mesenchimali aderiscono alIa superficie della
fiasca, mentre quelle non aderenti vengono rimosse tramite lavaggi e cambio di terreno di coltura generalmente
dopo 48 o 72 ore.
Conclusioni
Da quanto detto, appare evidente che non esistono motivazioni valide a giustificare la decisione presa sulla non applicazione della legge n. 57 del 23 Maggio 2013.
La Commissione ha evidenziato delle criticità non reali, avendo proceduto a una errata
valutazione del rischio e delle potenzialità del Metodo Stamina sulla base di un
protocollo descrivente le fasi di
una procedura laboratoristica, che nulla può dire sulla sicurezza e sugli effetti clinici del metodo.
Attualmente, presso gli Spedali
Civili di Brescia, il Metodo Stamina viene somministrato a 36 pazienti
affetti da patologie neuro-degenerative. Nessuno dei 36 pazienti ha mostrato
reazioni avverse al trattamento o effetti collaterali negativi alle infusioni intratecali. Questi pazienti sono autorizzati
a continuare il protocollo previsto dal metodo Stamina nonostante la dichiarazione
di non sicurezza emessa dalla Commissione di esperti.
Siamo chiaramente di fronte ad un controsenso scientifico e legale che richiede chiarezza e una definitiva risposta che può venire solo da una rigorosa sperimentazione clinica.
Evidenza di miglioramenti piu’ o meno significativi sono stati riportati da almeno 50 specialisti
diversi di varie strutture ospedaliere e non. Si è
osservato in tutti i pazienti afferenti alla
metodica: prolungamento della vita, riduzione della sintomatologia,
miglioramento della qualità di vita, riduzione dei protocolli farmacologici imposti,
riduzione del numero di ricoveri annui.
Cosa avrebbe dovuto fare una commissione realmente e concretamente interessata a giungere auna conclusione definitiva e non contraddittoria della questione.
da un lato procedere alla valutazione
delle cartelle cliniche dei 36
pazienti già in trattamento e, quindi, porsi il seguente quesito: " Il metodo
è in grado di produrre risultati positivi non ottenibili con altre procedure già note?";
dall'altro
la commissione avrebbe dovuto richiedere analisi sul prodotto cellulare ottenuto con il
Metodo Stamina, dal personale di Stamina
Foundation, nei laboratori degli Spedali
Civili di Brescia. Analisi
miranti ad accertare e certificare sterilità delle colture, vitalità
cellulare, caratterizzazione immunofenotipica del prodotto finito.
Tale procedura avrebbe consentito di verificare la sicurezza del prodotto cellulare e consentito di dedurre, non in astratto, la reale capacita della metodica di orientamento delle staminali
mesenchimali verso la linea neuronale, inoltre avrebbe consentito di decidere in modo corretto e obbiettivo se la sperimentazione clinica era praticabile senza lasciare spazio a polemiche e dubbi.
Il parere di non-sicurezza del metodo espresso dalla commissione, rientra in un concetto molto piu’ vasto che
è quello della tutela della vita del paziente, che non va intesa solo come tutela offerta dal sistema in termini di "assenza di effetti collaterali avversi", ma va esteso comprendendo la "garanzia della qualità della vita del paziente". Se
il metodo Stamina è in grado anche solo di
migliorare le condizioni di vita del pazienti richiedenti il trattamento,
è un preciso dovere delle istituzioni procedere nella direzione che consenta di assumere il Metodo a dignità di "cura".
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale n.
8730 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Stamina Foundation Onlus, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Antonio Martini e Stefano Rossi, con domicilio eletto
presso l’avv. Antonio Martini in Roma, corso Trieste, 109;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Scientifico per la Sperimentazione, non costituito in giudizio;
Comitato Scientifico per la Sperimentazione, non costituito in giudizio;
e
con l'intervento di
ad adiuvandum:
Omiss, rappresentati e difeso dagli avv. Marco Vorano e Dario Bianchini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Movimento Vite Sospese Santa Illuminati e Omiss, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Mazza e Desirè Sampognaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, 41;
Omiss, rappresentati e difeso dagli avv. Marco Vorano e Dario Bianchini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Movimento Vite Sospese Santa Illuminati e Omiss, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Mazza e Desirè Sampognaro, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, 41;
per
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreti del 18/06/2013 e del
28/08/2013 relativi al rilascio dell'autorizzazione per la sperimentazione
clinica all'Aifa ed alla nomina dei componenti del Comitato scientifico per la
sperimentazione, nonche' del parere contrario espresso dal predetto Comitato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 3 dicembre 2013 in cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, con il quale si chiede l’annullamento: a) del d.m. 18 giugno 2013 del Ministro della salute, che disciplina la sperimentazione del Metodo Stamina in dichiarata applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, d.l. 25 marzo 2013, n. 24; b) del d.m. 28 giugno 2013, che nomina i componenti del Comitato scientifico; c) del parere negativo all’inizio della sperimentazione, reso dal Comitato scientifico e conosciuto dalla ricorrente solo attraverso gli organi di stampa;
Visto l’atto di motivi aggiunti,
notificato il 28 ottobre 2013 e depositato il successivo 14 novembre, avente ad
oggetto l’impugnazione del decreto del 10 ottobre 2013, con il quale il
Ministero della salute, in dichiarata “presa d’atto” del parere reso dal
Comitato scientifico, ha escluso che la sperimentazione possa essere
“ulteriormente proseguita”;
Vista l’eccezione di inammissibilità
dell’atto introduttivo del giudizio (ed estesa poi, con la memoria depositata
il 30 novembre 2013, all’atto di motivi aggiunti), sollevata dal Ministero
della salute sul rilievo che lo stesso non è stato notificato né all’Aifa né
all’ISS;
Considerato che tale eccezione, ove
fondata, renderebbe inammissibile l’atto introduttivo del giudizio solo nella
parte volta all’annullamento del d.m. 18 giugno 2013, ferma restando
l’ammissibilità sia dello stesso atto introduttivo del giudizio nella parte
volta all’annullamento del decreto di istituzione del Comitato scientifico sia
dei successivi motivi aggiunti, con i quali, come si è detto, è dedotta l’illegittimità della presa
d’atto del Ministero dell’attività compiuta dal Comitato scientifico;
Ritenuto pertanto di rinviare alla
successiva fase del merito l’esame di tale eccezione, il cui esito non rileva
ai fini della presente decisione;
Ritenuto che la proposizione dei motivi
aggiunti avverso il decreto del 10 ottobre 2013 del Ministero della salute, che
ha recepito in toto il parere reso dal Comitato scientifico, rende ammissibili
i motivi contro lo stesso dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, e quindi
priva di pregio la relativa eccezione sollevata dal Ministero;
Ritenuta priva di pregio l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dal Ministero
della salute, essendo invece evidente l’interesse concreto ed attuale della
Fondazione Stamina a che inizi e si concluda positivamente la sperimentazione
del proprio Metodo Stamina, a nulla rilevando che il soggetto promotore della
sperimentazione sia, come afferma l’Avvocatura generale dello Stato nella
memoria depositata il 30 novembre 2013, il Ministero della salute e non la
Fondazione stessa;
Considerato infatti che è innegabile che
la Fondazione ha, come dice lo stesso Ministero nella memoria depositata il 30
novembre 2013, “ideato” il preparato oggetto della sperimentazione, con la
conseguenza che la stessa è legittimata ed ha interesse ad impugnare i
provvedimenti che ne inibiscono la sperimentazione;
Ritenuto di rinviare alla successiva fase
di merito l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dei
sig.ri Carter ed altri;
Visto il primo motivo dell’atto
introduttivo del giudizio, rivolto avverso il d.m. 28 giugno 2013 di nomina dei
componenti del Comitato scientifico, con il quale si denuncia l’illegittima
composizione dello stesso, essendo stati nominati componenti (prof.ri Luca
Pani, Alessandro Nanni Costa, Maria Grazia Roncarolo, Bruno Dallapiccola,
Generoso Andria, Amedeo Santossuo, e dott.ssa Patrizia Popoli) professionisti che in passato, prima
dell’inizio dei lavori, avevano espresso forti perplessità, o addirittura
accese critiche, sull’efficacia scientifica del Metodo Stamina;
Considerato che tale motivo è ammissibile,
non potendosi ritenere che la mera ottemperanza, da parte della Fondazione
ricorrente, alla richiesta di rilasciare la documentazione necessaria all’avvio
della sperimentazione costituisca manifestazione di acquiescenza e rinuncia a
far valere eventuali vizi del decreto ministeriale di nomina del Comitato;
Ritenuto che tale motivo, oltre che
ammissibile è anche provvisto di sufficiente fumus, non essendo stata garantita l’obiettività e l’imparzialità del
giudizio, con grave nocumento per il lavoro dell’intero organo collegiale;
Considerato che il requisito
dell’indipendenza dei componenti il Comitato scientifico è stato ritenuto
essenziale anche dal Ministero della salute che, nel d.m. 18 giugno 2013,
all’art. 5 ne ha fatto espressa menzione;
Considerato che tale indipendenza va
intesa primariamente in senso ideologico (e dunque non necessariamente
economico, come sembra affermare il Ministero nella memoria difensiva), e deve quindi concretizzarsi innanzitutto nel
non approcciarsi alla sperimentazione in modo prevenuto, per averla già
valutata prima ancora di esaminare la documentazione prodotta dalla Stamina
Fondation;
Considerato che è interesse primario dello
stesso Ministero della salute pervenire a riscontri obiettivi e, per quanto lo
consenta la materia, il più possibile certi in ordine alla possibilità di
iniziare la sperimentazione e, se del caso, alla sua efficacia;
Considerato che è pertanto necessario che
ai lavori partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla
questione non hanno già preso posizione o, se ciò non è possibile essendosi
tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati in seno al Comitato, in pari
misura, anche coloro che si sono espressi in favore di tale Metodo;
Considerato peraltro che i vizi che
inficiano la composizione del Comitato scientifico si riflettono
sull’obiettività dell’espletamento dei compiti che erano stati ad esso
assegnati dall’art. 2, comma 4, d.m. 18 giugno 2013 nonché sul parere negativo
dallo stesso reso in ordine all’avvio della sperimentazione;
Considerato che, pur avendo tale vizio
carattere assorbente, il Collegio ritiene di dover esaminare anche l’atto di
motivi aggiunti avente ad oggetto l’annullamento del decreto del 10 ottobre
2013, con il quale il Ministero della salute, in dichiarata “presa d’atto” del
parere reso dal Comitato scientifico, ha escluso che la sperimentazione possa
essere “ulteriormente proseguita”;
Ritenuta priva di pregio l’eccezione di
inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, sollevata dal Ministero della
salute con la memoria depositata il 30 novembre 2013, sul rilievo che sarebbe
impugnato un parere espressione di discrezionalità tecnica;
Ritenuto infatti tale parere, ed il
decreto ministeriale che lo ha recepito con la “presa d’atto”, sindacabile nei
limiti ben noti in cui sono valutabili, da questo giudice, gli atti espressione
di discrezionalità tecnica, e quindi in primo luogo quelli inficiati da vizi di
carattere procedimentale e istruttorio;
Considerato, in sede di prima
delibazione propria della fase cautelare, che l’art. 2, comma 4, d.m. 18 giugno
2013 non attribuisce al Comitato scientifico
il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per iniziare la
sperimentazione;
Considerato infatti che nel caso in esame è stato inibito l’inizio della sperimentazione, non potendosi dire che la stessa
era già iniziata
con la “promozione” disposta dal Ministro della salute con il suo decreto 18
giugno 2013 (art. 1, comma 1);
Considerato infatti che è lo stesso d.m.
18 giugno 2013 che distingue nettamente e chiaramente la “promozione” dalla
“sperimentazione” del Metodo Stamina;
Considerato, che pur essendo tale vizio
assorbente appare necessario l’esame anche dell’ulteriore profilo di
illegittimità dedotto nella via dei motivi aggiunti avverso il decreto del 10
ottobre 2013;
Considerato che con il predetto decreto il
Ministero della salute si è limitato a “prendere atto” del parere negativo reso
dal Comitato scientifico;
Vista la relazione del Comitato
scientifico e la nota di accompagnamento, entrambe trasmesse al Ministero della
salute;
Considerato che il Comitato scientifico ha
ravvisato elementi tali da far ritenere non sicuro il Metodo Stamina per gli
effetti collaterali dannosi che lo stesso provocherebbe e ha quindi escluso la
possibilità di procedere alla sperimentazione;
Considerato che quand’anche fosse stato,
come afferma il Ministero, proprio il prof. Vannoni a non consentire la
ripetibilità della terapia e a chiedere che non fosse modificato il Metodo
presentato, il Comitato avrebbe dovuto convocare
nuovamente la Fondazione Stamina per comunicare che le preclusioni imposte dal prof. Vanoni avrebbero
portato all’impossibilità di procedere alla sperimentazione e al
fine di verificare se dubbi e carenze riscontrate potessero essere colmate con
l’ausilio di chi, su tale Metodo, aveva lavorato, e solo successivamente, ove le
carenze fossero rimaste, esprimere parere negativo;
Considerato peraltro, in sede di prima
delibazione propria della fase cautelare, che non appare illogico il rifiuto del prof. Vannoni, espresso nel corso
dell’audizione del 12 luglio, di modificare il metodo prestabilito, per evitare
di sottoporre a sperimentazione un prodotto diverso da quello proposto da
Stamina Foundation;
Considerato infatti che ove fosse stato
sottoposto a sperimentazione un prodotto anche parzialmente diverso da quello
proposto dalla Fondazione, l’esito positivo o negativo della stessa non avrebbe sortito effetti
diretti sul Metodo proposto dalla Fondazione stessa;
Considerato ancora che, prima di esprimere il parere
negativo all’inizio della sperimentazione, il Comitato avrebbe dovuto altresì
esaminare le cartelle cliniche dei pazienti che erano
stati sottoposti alla cura con la Stamina presso l’Ospedale civile di Brescia i
quali pazienti, dai certificati medici versati in atti, non risultano aver
subito effetti negativi collaterali;
Considerato infatti che sebbene queste non
facciano parte, come afferma il Ministero nella memoria depositata il 30
novembre 2013, della sperimentazione perché questa non viene fatta sui
pazienti, lo studio delle stesse avrebbe potuto essere di ausilio nella
determinazione finale da assumere;
Considerato quindi che la decisione di
iniziare o meno la sperimentazione sul Metodo Stamina – sperimentazione che il
Legislatore aveva ritenuto opportuna disciplinandola nel comma 2 bis, aggiunto
in sede di conversione in legge al testo dell’art. 2 predisposto dal Governo
(che tale sperimentazione non aveva affatto prevista, essendosi limitato ad
autorizzare, al comma 2, la conclusione dei cicli di cura iniziati) – avrebbe richiesto certamente un
maggiore approfondimento,
atteso che l’importanza vitale che la stessa assume avrebbe giustificato
(rectius, reso doverosa) la chiusura dei lavori in un arco di tempo superiore
ai tre mesi impiegati dal Comitato, peraltro cadenti nel periodo feriale,
aprendo un contraddittorio sulle questioni relative alla sicurezza del Metodo,
uniche questioni che avrebbero potuto evitare che la sperimentazioni fosse
avviata;
Considerato che solo
un’approfondita istruttoria in contraddittorio con chi afferma che il Metodo
Stamina non produce effetti negativi collaterali potrà - ove a conclusione dei lavori si
arrivasse a confermare il parere contrario all’inizio della sperimentazione - convincere anche i malati con
patologie dall’esito certamente infausto, e che su tale Metodo hanno riposto le
ultime speranze, che il rimedio stesso non è, almeno allo stato, effettivamente
praticabile;
Considerato infine che la giusta
preoccupazione del Ministero della salute e della comunità scientifica - che
non siano autorizzate procedure che creino solo illusioni di guarigione o
comunque, e quanto meno, di un miglioramento del tipo di vita, e che si
dimostrino invece nella pratica inutili o addirittura dannose - può essere, anche nella specie,
superata con un’istruttoria a
tal punto approfondita in tutti i suoi aspetti da non lasciare più margini di
dubbio, anche ai fautori del Metodo in esame, ove il procedimento si
concludesse negativamente, che il Metodo stesso non è, o almeno non è per il
momento, praticabile;
Considerato che la fondatezza di tale
motivo consente al Collegio di prescindere dall’esame degli ulteriori vizi
dedotti nell’atto di motivi aggiunti;
Ritenuto pertanto che sussistono i
presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Terza Quater)
Accoglie la
suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende il
provvedimento impugnato.
Fissa l’udienza pubblica alla data dell’11
giugno 2014.
Compensa tra le parti in causa le spese
della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
I profili giuridici del caso
stamina
e l’ordinanza del TAR Lazio n.
4728 del 4 dicembre 2013
Pubblicato in Diritto amministrativo il 08/01/2014
Autore: Caterina Paone
A distanza di pochi giorni dalla sua pubblicazione, appare opportuno soffermarsi sull’ordinanza n. 4728 del 4 dicembre 2013 con cui il TAR Lazio – Roma- sez. Terza Quater si è pronunciato sul ricorso proposto da Stamina Foundation Onlus sospendendo l’efficacia dei decreti ministeriali del 18/06/2013 e del 28/08/2013 relativi alla sperimentazione del c.d. “metodo Stamina”.
Con il riaccendersi dell’attenzione mediatica sul caso Stamina, vale la pena di tornare ad analizzare i profili di diritto di una decisione equilibrata, meditata e lungamente motivata - fatto raro per un’ordinanza sospensiva - che, accogliendo pienamente le tesi dei difensori del ricorrente, si è pronunciata su una questione assai delicata.
Un po’ di storia
Occorre ripercorrere brevemente
l’antefatto e la storia della sperimentazione del metodo c.d. “stamina”, per
comprendere l’iter giuridico che ha portato alla pronuncia dell’ordinanza in
esame.
Nel 2011 Stamina Foundation Onlus stipulava un accordo con l’Azienda
Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia” per la somministrazione di cellule
staminali adulte prodotte con la metodica realizzata nei propri laboratori a
pazienti in gravi condizioni, in forza della normativa di cui al Decreto 5
dicembre 2006 del Ministro della Salute (in G.U. n. 57 – 09 marzo 2007 – serie
generale), che stabilisce le procedure e le modalità di accesso dei pazienti
alla somministrazione di terapie geniche e cellulari somatiche al di fuori di
sperimentazioni cliniche, quando non vi siano valide alternative terapeutiche e
vi sia pericolo di vita o grave danno alla salute del paziente o si tratti di
grave patologia a rapida progressione (c.d. “terapia compassionevole”).
La somministrazione della terapia veniva, tuttavia, interrotta dall’ordinanza n. 1/2012 del 15.05.2012 dell’AIFA che, provocando la paralisi della somministrazione a beneficio dei pazienti già sottoposti al trattamento ed impedendo di fatto la somministrazione ad altri pazienti presso altre strutture ospedaliere disposte al ricovero di pazienti per la somministrazione della terapia staminale, generava il proliferarsi del ricorso da parte di costoro alla tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Nella maggioranza dei casi il giudice ordinario, investito della cognizione delle istanze prodotte dai pazienti, ordinava l’attivazione o la riattivazione del trattamento secondo la metodica ideata e realizzata da Stamina Foundation, previa disapplicazione dell’atto amministrativo adottato dall’AIFA riconoscendo come primario il diritto alla salute del singolo individuo rispetto all’interesse pubblico tutelato dall’organo amministrativo (Tribunale di Venezia, Sez. Lav., 7 agosto 2012, TAR Brescia, ord. 5 settembre 2012, n. 414; Tribunale di Roma, Sez. Lav., ord. 16 novembre 2012;).
Al fine di disciplinare la situazione venutasi a creare, il legislatore
interveniva con il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito nella legge
23 maggio 2013, n. 57, che disponeva, oltre al completamento del trattamento a
base di cellule staminali mesenchimali nelle strutture pubbliche nelle quali
era stato precedentemente avviato (art. 2, comma 2), la promozione della
sperimentazione clinica senza subordinarla ad altro parere, autorizzazione o
decisione, con riferimento all’impiego di medicinali per terapie avanzate a
base di cellule staminali mesenchimali (art. 2, comma 2-bis del decreto
citato).
Tale sperimentazione doveva essere completata entro diciotto mesi a partire dal 1° luglio 2013 e poteva essere condotta anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che i medicinali fossero preparati in conformità alle linee guida di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui devono essere rispettate le c.d. “Buone prassi di fabbricazione” elaborate dalla Commissione europea. Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 veniva applicato mediante l’emanazione del d.m. del Ministero della Salute del 18 giugno 2013.
In sostanza l’avvio della sperimentazione del metodo c.d. “stamina” era stata già decisa in sede parlamentare per mezzo di una legge provvedimento, mentre al Ministero competente in materia veniva attribuito il compito di emanare la normativa di rango regolamentare per disciplinare il procedimento di sperimentazione.
Tale sperimentazione doveva essere completata entro diciotto mesi a partire dal 1° luglio 2013 e poteva essere condotta anche in deroga alla normativa vigente, a condizione che i medicinali fossero preparati in conformità alle linee guida di cui all’art. 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui devono essere rispettate le c.d. “Buone prassi di fabbricazione” elaborate dalla Commissione europea. Il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 veniva applicato mediante l’emanazione del d.m. del Ministero della Salute del 18 giugno 2013.
In sostanza l’avvio della sperimentazione del metodo c.d. “stamina” era stata già decisa in sede parlamentare per mezzo di una legge provvedimento, mentre al Ministero competente in materia veniva attribuito il compito di emanare la normativa di rango regolamentare per disciplinare il procedimento di sperimentazione.
Al Comitato scientifico veniva attribuito il compito di stabilire le modalità operative della sperimentazione, affidando all’AIFA e all’ISS la valutazione dei risultati della sperimentazione potendosi avvalere eventualmente del parere del comitato scientifico ovvero di esperti internazionali indipendenti.
Con successivo d.m. del 28 giugno 2013 il Ministero della Salute stabiliva la composizione del Comitato scientifico della sperimentazione.
Il 1 agosto 2013 il Comitato riceveva la metodica di preparazione del c.d. “metodo Stamina” ed il 29 agosto 2013 il Comitato scientifico esprimeva all’unanimità parere negativo sul metodo esaminato; seguiva la “presa d’atto” del Ministero secondo cui la sperimentazione non poteva essere ulteriormente proseguita.
Con ricorso presentato avanti al TAR Lazio la Stamina Foundation Onlus impugnava il d.m. 18.06.2013 del Ministero della Salute, che disciplinava la sperimentazione del Metodo Stamina; il d.m. 28.06.2013 del Ministero della Salute, con cui il Ministro pro tempore aveva nominato i componenti del Comitato Scientifico per la Sperimentazione, essendo stati nominati professionisti che in passato, prima dell’inizio dei lavori, avevano espresso forti critiche sull’efficacia del metodo stamina, nonché il parere del Comitato Scientifico per la Sperimentazione che esprimeva parere contrario alla sperimentazione suddetta. Inoltre, con successivi motivi aggiunti veniva impugnata la presa d’atto con cui il Ministero della Salute, facendo proprio il parere del Comitato scientifico, escludeva che la sperimentazione potesse essere ulteriormente proseguita.
L’ordinanza
4728/2013
Il TAR Lazio con l’ordinanza n. 4728/2013 del 4
dicembre 2013 accoglieva la domanda della Stamina Foundation Onlus, sospendendo
il provvedimento impugnato. La decisione
del TAR si fonda principalmente su tre principi ritenuti sostanziali per la
fase istruttoria del procedimento amministrativo ed anche – come nel caso in
esame – per quello avente ad oggetto una sperimentazione medica: principio
dell’imparzialità e indipendenza, soccorso istruttorio e istruttoria in
contraddittorio.
Il principio dell’imparzialità e indipendenza del Comitato scientifico, espressamente richiamato nel d.m. 18 giugno 2013, inteso primariamente in senso ideologico e non necessariamente economico, si concretizza innanzi tutto nel “non approcciarsi alla sperimentazione in modo prevenuto, per averla già valutata prima ancora di esaminare la documentazione prodotta”. Nel sottolineare l’importanza di un approccio scevro da giudizi precostituiti, il TAR ha accolto il motivo con cui si denunciava l’illegittima composizione del Comitato, essendo stati nominati come componenti dei professionisti che in passato, ben prima dell’inizio dei lavori e di conoscere i protocolli, avevano espresso forti perplessità o addirittura accese critiche sull’efficacia del metodo Stamina. La mera ottemperanza alla richiesta di rilasciare la documentazione necessaria all’avvio della sperimentazione non costituisce “manifestazione di acquiescenza e rinuncia a far valere eventuali vizi del decreto ministeriale di nomina del Comitato”.
Oltre che ammissibile tale motivo è stato ritenuto provvisto di sufficiente fumus “non essendo stata garantita l’obiettività e l’imparzialità del giudizio, con grave nocumento per il lavoro dell’intero organo collegiale”.
Viene evidenziato che pervenire ad un riscontro obiettivo sia interesse primario dello stesso Ministero della Salute; a tal fine il TAR considera necessario che ai lavori partecipino esperti, eventualmente anche stranieri, che non abbiano già preso posizione sulla questione oppure che siano chiamati a far parte in seno al Comitato, in pari misura, anche coloro che si sono espressi in favore del metodo.
Nel considerare la relazione del Comitato scientifico e la nota di accompagnamento, il TAR rileva che il Comitato, il quale come detto non aveva il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per iniziare la sperimentazione, avrebbe dovuto convocare nuovamente la Fondazione Stamina per comunicare i motivi che impedivano di proseguire nella sperimentazione e “al fine di verificare se dubbi e carenze riscontrate potessero essere colmate con l’ausilio di chi, su tale Metodo, aveva lavorato e solo successivamente, ove le carenze fossero rimaste, esprimere parere negativo”.
Da qui il passaggio alla successiva censura del giudice sull’operato del Ministero della salute che, anziché limitarsi a “prendere atto” del parere negativo, avrebbe potuto-dovuto sollecitare la collaborazione della Fondazione. Il TAR indica, pertanto, all’Amministrazione l’applicazione del principio del soccorso istruttorio e della partecipazione collaborativa, che consente di acquisire tutti i contribuiti utili a pervenire ad un riscontro obiettivo e, di conseguenza, alla migliore individuazione dell’interesse pubblico concreto.
Il centrale interesse della salute avrebbe richiesto un maggiore approfondimento: anziché liquidare il metodo con un parere negativo redatto in meno di un mese, la Commissione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio sulle questioni di sicurezza del metodo (c.d. “Buone prassi di fabbricazione”), unico limite previsto dal legislatore.
La conclusione dell’iter argomentativo dell’ordinanza affronta il cuore della questione, evidenziando che l’importanza e la delicatezza dell’interesse in gioco rende necessaria l’applicazione di un’istruttoria svolta in contraddittorio.
In sostanza, solo un’approfondita istruttoria in
contraddittorio potrà “convincere anche i malati con patologie dall’esito
certamente infausto, e che su tale Metodo hanno riposto le ultime speranze, che
il rimedio stesso non è, almeno allo stato, effettivamente praticabile”.
Proprio la giusta preoccupazione che non vengano praticate cure inutili o
addirittura dannose, che creino illusioni o false speranze nei malati, rende
necessaria un’istruttoria “a tal punto approfondita in tutti i suoi aspetti da
non lasciare più margini di dubbio”.
L’istruttoria è, così, la sede in cui le diverse opinioni hanno modo di manifestarsi e di essere confrontate e approfondite prima che si giunga alla conclusione del procedimento, poiché solo il contraddittorio tra pareri e interessi differenti può condurre ad una decisione condivisa e senza lasciti di dubbio.
Conclusioni
Il caso Stamina solleva problemi che toccano questioni molte delicate come il diritto alla salute, la libertà di cura e le scelte di politica sanitaria.
Numerosi quotidiani generalisti nel riportare la notizia dell’ordinanza del TAR non hanno sottolineato l’importanza di profili giuridici che in realtà sono rilevanti per la correttezza del procedimento amministrativo.
E’ necessario evidenziare la paradossale situazione che di fatto si stava
generando per cui, mentre si chiudeva la strada della sperimentazione ufficiale
da parte di un organo pubblico, il metodo stamina veniva somministrato in
singoli casi a seguito di ricorsi ex art. 700 c.p.c.
L’ordinanza del TAR, senza entrare nel merito dell’efficacia o meno del metodo, ha affrontato la questione con obiettività ed ha riportato nell’alveo della legalità e della correttezza amministrativa l’intero procedimento volto alla sperimentazione del metodo Stamina, censurando la mancanza di imparzialità dei membri del Comitato scientifico che ha deciso di bloccare la sperimentazione; soprattutto, ha accertato che da un lato il Comitato ha travalicato i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, non avendo il potere di bloccare la sperimentazione, e dall’altro non ha garantito una istruttoria approfondita in tutti i suoi aspetti ed un giusto contraddittorio.
Alla luce di questa ben motivata ed articolata ordinanza del TAR Lazio, avverso la quale il Ministero ha dichiarato che non proporrà appello, vi è da sperare che finalmente si proceda ad una sperimentazione vagliata e completa, che qualunque ne sia l’esito non lasci alcun margine di dubbio nei malati, nei loro familiari e nella comunità scientifica.





